Adempimenti a carico dei datori di lavoro che intendono inviare in trasferta o distacco lavoratori verso l’Italia

Quando si parla degli adempimenti previsti dall’ordinamento Italiano per la gestione della movimentazione in entrata del personale inviato da parte di datori di lavoro stranieri, occorre delimitare l’ambito di applicazione del contesto normativo.

La normativa comunitaria in materia di distacco transnazionale presuppone l’espletamento di una prestazione di servizi sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro.

La nozione comunitaria di libera prestazione di servizi si ritrova nell’art. 57 TFUE, ai sensi del quale sono considerate attività di “servizi” quelle che non rientrano nelle definizioni di libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

Gli adempimenti di cui si dirà sono quindi obbligatori nei seguenti casi:

  • Attività di carattere industriale o artigianale (montaggi, sopralluoghi operativi, attività produttive etc);

  • Attività afferenti al settore dell’edilizia;

  • Attività di natura commerciale

  • Libere professioni

  • Ininfluente la tipologia contrattuale (appalto, subappalto, ATI, joint venture, etc)

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 136/2016, la prestazione di servizi deve comportare l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in una impresa distaccatala appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un diverso soggetto committente (cfr. nota INL 5 giugno 2017).

Non tutti i lavoratori presenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di stabilimento (in cui lavorano regolarmente) sono da considerarsi lavoratori distaccati ai sensi della disciplina in esame. In particolare, i lavoratori che sono inviati a lavorare in un altro Stato membro ma non a fornire una prestazione transnazionale di servizi, non sono lavoratori distaccati. Sono quindi da escludere i lavoratori che si rechino in Italia al di fuori di attività relative alla prestazione di un servizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 136 del 2016
Circolare INL n. 3 del 2016
Circolare INL n. 1 del 2017
Nota INL n. 622 del 1 agosto 2019

ADEMPIMENTI RICHIESTI

SANZIONI PREVISTE

SANZIONI PREVISTE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO ESTERO DISTACCANTE

  • Da Euro 150 ad Euro 500 per ogni lavoratore interessato per l’omessa comunicazione anticipata di distacco al Ministero del Lavoro

  • Da Euro 500 ad Euro 3000 per ogni lavoratore interessato per l’omessa conservazione in lingua italiano del contratto di lavoro e dell’ulteriore documentazione amministrativa attestante il pagamento delle retribuzioni, i tempi di lavoro e l’instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di abituale occupazione

  • Da Euro 2.000 ad Euro 6.000 per l’omessa nomina di un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere i documenti

  • Euro 50 per ogni lavoratore interessato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di Euro 5.000, nel caso in cui venisse accertato che il distacco non è autentico

SANZIONI PREVISTE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO ITALIANO DISTACCATARIO

  • Responsabilità in solido con la distaccante per le differenze retributive (compreso il Trattamento di Fine Rapporto), contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in ragione del periodo del distacco

  • Nell’ipotesi in cui venisse accertato che il distacco non è autentico, il lavoratore si considera a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione

  • Euro 50 per ogni lavoratore interessato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di Euro 5.000, nel caso in cui venisse accertato che il distacco non è autentico